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Infortuni sul lavoro
Gli indici di frequenza e di gravità
Gli eventi a cui in genere ci si riferisce quando si parla di infortuni sul lavoro in Italia sono quelli tutelati dall'INAIL e registrati da tale Istituto, che “copre” la quasi totalità dei lavoratori. Anche l'ISPESL fa riferimento a questa definizione. L'INAIL viene a conoscenza di un infortunio attraverso la denuncia di esso: per l'industria, per i servizi e per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato la denuncia è del datore di lavoro, corredata di certificato medico; per i lavoratori agricoli autonomi o a tempo determinato la denuncia è del medico che presta la prima assistenza.
Gli infortuni tutelati dall'INAIL sono:
infortuni che sono avvenuti in occasione di lavoro e rispondono a particolari caratteristiche;
infortuni "in itinere".
Per avere un quadro sintetico ma esaustivo del fenomeno infortunistico, insieme ai valori assoluti bisogna considerare
gli indici di frequenza e gli indici di gravità.
Gli infortuni sul lavoro, per essere indennizzati dall'INAIL, devono godere di particolari caratteristiche:
devono aver avuto una causa violenta
devono aver provocato
a. morte
b. (oppure) inabilità permanente
c. (oppure) inabilità temporanea che abbia comportato l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Anche gli infortuni “in itinere” sono indennizzati, se soddisfano certi requisiti. Per infortuni “in itinere” si intende gli infortuni verificatisi durante il percorso tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro. Le condizioni per la tutela (e quindi per l'indennizzabilità) degli infortuni “in itinere” sono le seguenti:
a. essi devono essere avvenuti procedendo su un percorso obbligato
b. (oppure) il mezzo di trasporto utilizzato deve essere stato prescritto o autorizzato dal datore di lavoro.
INDICI DI FREQUENZA
La dimensione del rischio infortunistico si misura attraverso gli indici di frequenza, presi in esame anche dalla norma UNI 7249, "Statistiche degli infortuni sul lavoro".
Gli indici di frequenza previsti dalla norma UNI hanno al numeratore gli infortuni verificatisi in un anno ed al denominatore le ore lavorate nello stesso anno. Allo scopo di rendere più leggibile il risultato, tale rapporto viene poi moltiplicato per 1.000.000 (un milione).
L’indice dunque fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate.
a. ind.freq. =
In alcuni casi l’indice di frequenza è calcolato ponendo al denominatore il numero di operai (o di addetti) anziché le ore lavorate. Questa soluzione, benché sia più agevole, è teoricamente meno accurata, dovendo produrre un indicatore del rischio di infortuni.
b. ind.freq. =
Gli indici di frequenza annuali sono spesso influenzati da singoli avvenimenti straordinari, in cui sono coinvolti vari lavoratori. Ciò è particolarmente vero quando gli indici sono riferiti a piccole aree geografiche (es. una provincia), ad attività economiche con pochi addetti e a conseguenze "rare" (es. morte).
Per attenuare l’effetto degli avvenimenti eccezionali e, quindi, dare una misura del rischio più rappresentativa della realtà "ordinaria" talvolta si ricorre alle medie triennali.
Gli infortuni esaminati al numeratore degli indici di frequenza sono quelli indennizzabili dall’INAIL e "definiti" entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di accadimento (solitamente il 95% dei casi).
Per infortunio "definito" si intende quello di cui si è concluso amministrativamente l’iter burocratico per la concessione o meno dell’indennizzo.
I denominatori degli indici di frequenza degli infortuni (sia nel caso delle ore lavorate, sia nel caso degli addetti) sono attualmente ottenuti come stime a partire dal monte-salari annuo. Ciò comporta che al momento il livello di adeguatezza sia lo stesso per gli infortuni per milione di ore lavorate e per gli infortuni per mille addetti-anno.
INDICI DI GRAVITÀ
La norma UNI 7249, "Statistiche degli infortuni sul lavoro", prevede come principali misure del danno infortunistico (cioè della serietà delle conseguenze degli incidenti sul lavoro) gli indici di gravità. Essi vengono calcolati con una delle due formule seguenti (in realtà la norma UNI cita solo la prima):
a. 
b. 
dove:
gT = somma dei giorni di inabilità temporanea
gP = 
(somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente)
con perci = grado di inabilità permanente del casi i, espresso in percentuale
gM = 7.500M
(somma dei giorni convenzionali di invalidità dei casi mortali)
con M = n° dei casi di morte
Fonte: Sidel
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