10 Settembre 2010

Sicurezza sul lavoro - Sicurezza tecnica - Analisi dei rischi - I rischi legati al lavoratore - Danno biologico

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Professione Sicurezza:
per i professionisti della sicurezza sul lavoro

Danno biologico e responsabilità civile

I criteri di valutazione e i principi della giurisprudenza costituzionale

Il danno biologico: il riconoscimento della sua risarcibilità
I criteri di valutazione
Il danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattie professionali
L'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale


Il danno biologico: il riconoscimento della sua risarcibilità


Il "danno biologico", detto anche "danno fisiologico" o "danno alla salute" è costituito dal "danno alla persona in sè e per sè considerato" a "prescindere dalle conseguenze economiche che possono derivarne e cioè a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione di reddito".
A prescindere, in altri termini, dalla ridotta attitudine al lavoro del danneggiato.
Il nostro ordinamento giuridico ha accolto inequivocabilmente la categoria logico-giuridica del c.d. danno biologico e la sua piena risarcibilità solo in epoca piuttosto recente.
Ed infatti il codice civile del 1942 (artt. 2043 e seguenti) senza fare riferimento a tale danno si limita a prevedere i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali: i primi, costituiti dalla perdita o dalla riduzione del reddito conseguenti alla condotta del danneggiante, e destinati ad essere risarciti in ogni caso; i secondi, costituiti dalle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato (c.d. pecunia doloris) destinati ad essere risarciti solo in casi espressamente stabiliti dalla legge e cioè, in buona sostanza, nel caso in cui il danno sia l'effetto di una condotta costituente reato (combinato disposto artt. 2059 cod civ e 185 cod. pen.).
In tale situazione la figura del danno biologico era, ora del tutto esclusa, ora confusa con quella del danno morale - e quindi ammessa al risarcimento solo in caso di condotta del danneggiante costituente reato - ora confusa con la figura del danno patrimoniale futuro ed incerto.
D'altronde, quella situazione determinava un sistema di risarcimento del danno che teneva conto - tradizionalmente - dell'incapacità lavorativa specifica e dell'incapacità lavorativa generica ma non anche dell'incapacità del soggetto a espletare le attività realizzatrici della persona umana diverse da quella lavorativa.
Solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986 è stato riconosciuto - come già aveva fatto, sia pure sulla base di argomenti parzialmente diversi, anche la più accorta giurisprudenza del merito - che il nostro ordinamento, con "il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico.
Ciò soprattutto perchè - argomentano i giudici costituzionali - dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione (art. 32. Cost.) non sembra dubbia l'esistenza ... dell'obbligo della riparazione in caso della violazione del diritto stesso.


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