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Il medico autorizzato
Le fonti normative, le attribuzionie gli adempimenti amministrativi
Definizione
Fonti normative
Attribuzioni
Adempimenti amministrativi
Sanzioni
Definizione
Si definisce medico autorizzato "il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A".
I datori di lavoro, nell'ambito di queste attività, devono assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale.
La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in Categoria B, oltre che dal medico autorizzato, può essere effettuata anche dal medico competente (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995).
E' competenza esclusiva del medico autorizzato la sorveglianza medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 230/1995).
La qualifica di medico autorizzato viene conferita dal Ministero del lavoro previo accertamento del possesso dei requisiti, successivamente indicati, attraverso una apposita commissione.
I requisiti richiesti sono costituiti da:
laurea in medicina e chirurgia nonchè il titolo di medico competente secondo i decreti legislativi nn. 277/1991 e 626/1994 (All. V, D.Lgs. n. 230/1995);
siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti;
non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.
L'istanza, al fine dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro che, annualmente, attraverso una commissione di esame valuta la validità dei titoli prodotti.
Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività in campo sanitario.
Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.
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