8 Settembre 2010

Sicurezza sul lavoro - L'organizzazione della sicurezza - La sorveglianza sanitaria - Malattie professionali

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L'organizzazione della sicurezza

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Professione Sicurezza:
per i professionisti della sicurezza sul lavoro

Infortunio e malattia professionale

Dalla nozione di infortunio al risarcimento del danno biologico

Nozione di infortunio professionale
Nozione di malattia professionale
Effetti sul rapporto di lavoro
Responsabilità civile del datore di lavoro
Adempimenti amministrativi
Agevolazioni contributive
Sanzioni


Nozione di infortunio professionale


Mutuando la nozione fornita dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può definirsi in via generale infortunio sul lavoro l'infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro.
Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - oppure un'inabilità temporanea - assoluta - che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Per espressa previsione normativa, sempre ai fini dell'assicurazione INAIL, tra i casi di infortunio sul lavoro è compresa l'infezione carbonchiosa nonchè, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, l'evento dannoso derivante da infezione malarica.
Deve considerarsi:
inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di attendere al lavoro.

Requisito dell'occasione di lavoro
Per quanto concerne il requisito dell'occasione di lavoro la giurisprudenza riconosce l'esistenza di un infortunio sul lavoro, allorchè esso sia derivato dall'esposizione del lavoratore ad un rischio specifico (cioè ad un rischio al quale è sottoposto solo l'assicurato a causa della specificità dell'attività da esso svolta: es. l'operaio addetto ad una taglierina automatica, in relazione al rischio di subire lesioni dalla stessa), anche nella forma del rischio ambientale (cioè ad un rischio eziologicamente riconducibile al rischio insito nell'ambiente di lavoro e determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine o di altre fonti di rischio) ovvero ad un rischio generico aggravato (cioè ad un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dallo svolgimento dell'attività lavorativa: es. un impiegato di banca in relazione al rischio di subire rapine).
Anche sulla base di tale considerazione la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che il requisito della occasione di lavoro sussista ogni qualvolta l'infortunio sia collegato con un nesso causa-effetto - sia pure indiretto e mediato - con l'attività lavorativa, onde sono stati ritenuti infortuni sul lavoro quelli occorsi:
- all'autista di autocarro che, trasportando il proprio datore di lavoro, sia rimasto ferito in un agguato diretto contro il datore stesso;
- all'artigiano, durante le ispezioni presso un immobile per il quale doveva eseguire dei lavori;
- al lavoratore rimasto ucciso nel corso di una rapina commessa in occasione dell'acquisto di materiale necessario per la produzione.

Infortunio in itinere
Tipica applicazione dei principi suesposti sono le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di infortunio in itinere, per tale intendendosi l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro.
Ed infatti la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che l'infortunio in itinere possa considerarsi infortunio sul lavoro purchè:
- sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali;
- in caso di infortunio occorso durante l'uso di veicolo privato, l'uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione.
Di contro la giurisprudenza ha escluso che sussistesse la fattispecie dell'infortunio sul lavoro in caso di infortunio occorso:
- al lavoratore che si sia infortunato nell'andare a trovare, tornando dal lavoro, i familiari residenti in luogo diverso da quello ove sorge l'unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto;
- al lavoratore che si sia infortunato durante o al rientro da uno sciopero;
- al lavoratore in trasferta che si sia infortunato durante il percorso necessario per recarsi dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa all'albergo nel quale soggiorna durante le pause dell'attività stessa, e da lui liberamente scelto.

Requisito della causa violenta
Ad avviso della giurisprudenza, il requisito della causa violenta sussiste:
- ogni qualvolta un'azione determinata e concentrata nel tempo - ancorchè non imprevedibile, straordinaria o accidentale - arrechi danno all'organismo del lavoratore;
- anche quando l'infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell'ambito dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell'attività lavorativa.
È stata peraltro ricompresa nel concetto di causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità (es.: epatite virale).




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